SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
3131
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 maggio 2005, ha approvato il seguente disegno di legge, di
iniziativa dei senatori Pontone, Andreotti, Nania, Bonatesta, Pastore,
Ioannucci, Salzano, Tatò, Sudano, Curto, D’Ambrosio, Tofani, Pace,
Asciutti, Magnalbò, Battaglia Antonio, Girfatti, Gubetti, Basile, Nessa,
Frau, Florino, Consolo, Peterlini, Scotti, Mascioni, Zanoletti, Ponzo,
Compagna, De Rigo, Forlani, Michelini, Firrarello, Pedrizzi, Bianconi,
Alberti Casellati, Palombo, De Corato, Pedrini, Servello, Delogu, Lauro,
Ognibene, Semeraro, Meleleo, Bevilacqua, De Paoli, Fasolino, Caruso
Antonino, Valditara, Collino, Pellicini, Menardi, Bucciero, Balboni,
Bobbio, Massucco, Ulivi, Cicolani, Mulas, Gubert, Kappler, Bongiorno,
Demasi, Specchia, Salerno, Danieli Paolo, Zappacosta, Izzo, Morra,
Iervolino, Borea, Tunis, Cozzolino, Moncada Lo Giudice di Monforte,
Morselli, Ronconi, Tomassini, Grillotti, D’Ippolito, Contestabile,
Zorzoli, Sambin, Novi, Ragno, Eufemi, Costa, Nocco, Callegaro, Ziccone,
Bettamio, Gentile, Grillo, Pessina, Falcier, Scarabosio, Provera, Boldi,
Brignone, Manfredi, Sanzarello, Comincioli, Boscetto, Archiutti, Mugnai,
Minardo, Agogliati, Marano, Travaglia, Meduri, Manunza, Forte, Crinò,
Salini, Giuliano, Camber, Greco, Liguori e Filippelli:
Istituzione
della Festa nazionale dei nonni
Art.
1.
1. È
istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per celebrare
l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e
della società in generale.
2.
Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1
possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2
del mese di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione
della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private,
nell’ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a
discutere ed approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni
assunte dai nonni nella famiglia e nella società.
Art.
2.
1. È
istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia», in
favore dei nonni che, nel corso dell’anno, si siano distinti per aver
compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
2. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare
le dieci azioni socialmente più meritevoli per l’anno in corso, sulla
base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione
alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o
compenso né rimborso di spese.
3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di
cui al comma 2 non è valida se non è controfirmata dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
4. Possono far parte della Commissione di cui al
comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione europea
che abbiano compiuto i sessantacinque anni.
5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio
nazionale del nonno e della nonna d’Italia» a coloro i quali abbiano
conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla
Commissione di cui al comma 2.
Art.
3.
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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