LEGGE 3131

SENATO DELLA REPUBBLICA

 
XIV

  3131


Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 maggio 2005, ha approvato il seguente disegno di legge, di iniziativa dei senatori Pontone, Andreotti, Nania, Bonatesta, Pastore, Ioannucci, Salzano, Tatò, Sudano, Curto, D’Ambrosio, Tofani, Pace, Asciutti, Magnalbò, Battaglia Antonio, Girfatti, Gubetti, Basile, Nessa, Frau, Florino, Consolo, Peterlini, Scotti, Mascioni, Zanoletti, Ponzo, Compagna, De Rigo, Forlani, Michelini, Firrarello, Pedrizzi, Bianconi, Alberti Casellati, Palombo, De Corato, Pedrini, Servello, Delogu, Lauro, Ognibene, Semeraro, Meleleo, Bevilacqua, De Paoli, Fasolino, Caruso Antonino, Valditara, Collino, Pellicini, Menardi, Bucciero, Balboni, Bobbio, Massucco, Ulivi, Cicolani, Mulas, Gubert, Kappler, Bongiorno, Demasi, Specchia, Salerno, Danieli Paolo, Zappacosta, Izzo, Morra, Iervolino, Borea, Tunis, Cozzolino, Moncada Lo Giudice di Monforte, Morselli, Ronconi, Tomassini, Grillotti, D’Ippolito, Contestabile, Zorzoli, Sambin, Novi, Ragno, Eufemi, Costa, Nocco, Callegaro, Ziccone, Bettamio, Gentile, Grillo, Pessina, Falcier, Scarabosio, Provera, Boldi, Brignone, Manfredi, Sanzarello, Comincioli, Boscetto, Archiutti, Mugnai, Minardo, Agogliati, Marano, Travaglia, Meduri, Manunza, Forte, Crinò, Salini, Giuliano, Camber, Greco, Liguori e Filippelli:

Istituzione della Festa nazionale dei nonni

Art. 1.

    1. È istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale.

    2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni.
    3. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
    4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società.

Art. 2.

    1. È istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia», in favore dei nonni che, nel corso dell’anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.

    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l’anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
    3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non è valida se non è controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
    4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni.
    5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.

Art. 3.

    1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


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